ordinamenti giudiziari

Se gli ordinamenti giuridici rinviano in generale a complessi di norme giuridiche che regolano organicamente, stabilmente e in modo coerente la vita di determinate comunità e il funzionamento delle istituzioni, gli ordinamenti giudiziari attengono alla regolamentazione di tutto ciò che si riferisce alla giurisdizione, ovvero all’organizzazione di uno dei tre poteri fondamentali dello stato, e al corpo giudiziario cui appartiene in modo esclusivo e indipendente l’amministrazione della giustizia civile e penale. In Italia il riferimento è alla magistratura ordinaria e alle altre magistrature destinate a funzioni speciali, quali la magistratura amministrativa rappresentata dai Tribunali amministrativi regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato, la magistratura contabile (Corte dei conti), i tribunali militari e la magistratura tributaria (commissioni tributarie). A garanzia dell’efficacia e dell’indipendenza degli ordinamenti giudiziari è istituito nello stato italiano il Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal presidente della Repubblica. Gli organi giudiziari ordinari sono suddivisibili in base alla funzione rivestita o al grado del processo e del giudizio. Secondo la funzione vi sono gli organi “giudicanti” – ossia quelli che assolvono alla funzione giurisdizionale propria dell’emissione del giudizio, della sentenza – e gli organi “requirenti”, ovvero i “pubblici ministeri” incaricati dell’iniziativa inquirente e della pubblica accusa presso i primi. Gli organi giudicanti sono ai vari gradi: il giudice conciliatore, il pretore, il tribunale, il tribunale dei minori, la corte d’assise, la corte d’appello, la corte d’assise d’appello e, al sommo, la corte di cassazione. Quest’ultimo organo – che è unico per tutto il territorio nazionale italiano mentre gli altri sono ripartiti per circoscrizioni – assume una rilevanza generale, avendo il compito di giudicare senza appello sui ricorsi di legittimità provenienti in ultima istanza dalle magistrature ordinarie e speciali di grado inferiore.