norma giuridica

Dal latino norma (squadra), il termine rinvia al concetto di misura o modello da adottarsi nel comportamento umano e sociale, di regola di condotta che serva da guida per la disciplina delle attività pratiche che ricadono nell’ambito del diritto. La norma giuridica è pertanto in generale un precetto formale, imperativo e astratto – poggiante su un fondamento di legittimità e di obbligatorietà – che impone, autorizza o vieta determinati comportamenti e azioni. La non osservanza o l’infrazione di una norma giuridica comporta l’attivazione di altre norme che prevedono sanzioni a carico dell’inosservante o del trasgressore. I caratteri principali della norma giuridica sono l’eteronomia (in quanto detta obblighi ad altri soggetti che la ricevono dall’esterno), l’ipoteticità (perché la sua attuazione dipende dall’accettazione da parte dei destinatari) e la bilateralità (dovuta al suo essere regolatrice di rapporti). Le norme giuridiche – contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti – sono distinte in vari tipi a seconda della loro funzione (“cogenti”, “dispositive”, “permissive”, “interpretative”, ecc.), della loro forma (“perfette”, “imperfette”), della loro possibilità d’applicazione (“generali”, “locali”, “di diritto comune” o “speciali”) e della loro finalità e durata (“norme di attuazione” e “transitorie”).