manomorta

Nel diritto feudale indicava il diritto del signore di riappropriarsi, alla loro morte, dei beni dati in concessione a vassalli o a servi (la mano morta era il simbolo dell’incapacità giuridica di vassalli e servi di redigere testamento). In seguito acquisì il significato di proprietà inalienabile, come se sul bene gravasse la “mano di un morto” che non lascia più la presa. Inalienabili furono soprattutto le terre della chiesa. Poiché molte terre inalienabili erano lasciate incolte o sottoutilizzate, dall’età dell’Illuminismo in poi si cercò di ridurre, e in alcuni casi di eliminare, il diritto di manomorta per consentire la loro vendita e una migliore utilizzazione, nonché l’assoggettamento all’imposizione fiscale. Oggi, in Italia, l’acquisizione da parte della chiesa di un nuovo bene derivante da donazione o eredità richiede l’autorizzazione dello stato o delle regioni.