Kelsen, Hans

(Praga 1881, † Berkeley, California, 1973). Giurista e filosofo austriaco. Professore di diritto pubblico e di filosofia del diritto nell’Università di Vienna dal 1911 al 1929, Kelsen partecipò alla stesura della costituzione austriaca nel primo dopoguerra e fu membro della Corte costituzionale dal 1920 al 1928. Dopo un breve periodo di insegnamento a Colonia emigrò prima dell’ascesa del nazismo, continuando a insegnare a Ginevra, a Praga e infine negli Stati Uniti. Pensatore neokantiano e neopositivista, rappresentò il vertice e nel contempo l’istanza di rinnovamento più qualificata del positivismo giuridico rispetto all’elaborazione ottocentesca con le opere sulla Dottrina generale dello Stato (1925) e, soprattutto, con la Dottrina pura del diritto (1933) e la Teoria generale del diritto e dello Stato (1945). Secondo Kelsen la scienza del diritto deve aspirare a possedere i requisiti dell’avalutatività e dell’autonomia per poter conseguire la purezza del proprio statuto. Ciò comporta una speciale esistenza delle norme del diritto in quanto afferenti alla sfera del “dover essere” (Sollen) piuttosto che dell’“essere” (Sein). In nome di tali presupposti Kelsen si oppose allo sviluppo degli orientamenti giusnaturalisti e del realismo giuridico. Fu altresì critico del socialismo (nel 1921 pubblicò Socialismo e Stato, nel quale sottopose ad approfondito esame le elaborazioni del marxismo socialdemocratico di cultura tedesca in tema di stato, arrivando alla conclusione dell’incomunicabilità tra socialismo marxista e democrazia liberale) e figura tra i massimi teorici della democrazia, pensata nella sua pura essenza formale e procedurale nelle opere Il problema del parlamentarismo (1924) ed Essenza e valore della democrazia (1929). L’idea kelseniana di democrazia non è però riducibile alla sua mera e avalutativa formalità normativo-procedurale, che pur ne rappresenta la non transeunte sostanza filosofico-giuridica, ma appare generata e sorretta sul piano filosofico-politico dal valore della libertà e finalizzata al governo popolare nella sua forma indiretta – ossia rappresentativa – e parlamentare, istituita grazie al suffragio universale.