immunità

Dall’immunitas latina, che consisteva nel diritto all’esenzione da gravami, franchigie e imposte, il termine passò a designare nel medioevo uno dei caratteri fondamentali del feudo, e cioè la facoltà del signore di svolgere le competenze pubbliche e di amministrare la giustizia nel suo territorio, in piena autonomia dalle istanze del potere centrale. In epoca moderna l’immunità indica una specifica condizione di favore e di garanzia per determinati soggetti nello svolgimento delle loro funzioni (immunità diplomatica, parlamentare, ecclesiastica). L’immunità parlamentare, ad esempio, configura la non perseguibilità dei membri del parlamento nell’espressione delle loro opinioni e comporta speciali procedure per l’autorizzazione all’apertura nei loro confronti di procedimenti penali.