guidrigildo

Norma o consuetudine dell’antico diritto germanico, consistente nel risarcimento in denaro dell’offesa arrecata alla vita o all’incolumità di una persona. L’entità del risarcimento era proporzionale alla condizione sociale dell’offeso. Il guidrigildo, che sostituì la faida o vendetta privata, fu introdotto nel regno longobardo con l’editto di Rotari (643).