costituzionalismo

  1. Definizione
  2. Le radici medievali del costituzionalismo moderno
  3. La separazione e l’autonomia dei poteri
1. Definizione

Il costituzionalismo è una teoria dei limiti del potere dello stato e del governo nei confronti della società e dei cittadini, cui vengono riconosciuti dei diritti di libertà inalienabili. È una teoria del potere legittimo e dei mezzi atti a renderlo non arbitrario. Al tempo stesso è una prassi giuridica diretta a far valere quanto stabilito in primo luogo in quegli atti fondanti della vita statale che sono le costituzioni, assicurando la coerenza tra i principi costituzionali e le leggi ordinarie (costituzione). Nell’età moderna il costituzionalismo è una ideologia in diretta opposizione all’assolutismo, in quella contemporanea ai regimi autoritari e totalitari di destra e di sinistra.

Top

2. Le radici medievali del costituzionalismo moderno

L’idea che occorra opporsi all’uso arbitrario del potere è da ricondursi al pensiero politico greco. Platone e Aristotele, seppure con diversi accenti, furono concordi nel respingere le forme degenerate del potere, affermando la superiorità del principio del governo della legge di contro a quello senza limiti e regole. Ma sono state alcune correnti del pensiero politico e giuridico medievale, in particolare inglese, con i giuristi Henry de Bracton († 1268) e John Fortescue (1385, † 1479), a porre i fondamenti veri e propri del costituzionalismo, insistendo il primo sul fatto che il monarca “non ha altro potere sulla terra se non quello che gli conferisce il diritto”, il secondo sul fatto che, a differenza del re francese, quello inglese può governare solo col “consenso” dei suoi sudditi in ottemperanza a quanto stabilito dalle antiche consuetudini del regno e dalle leggi approvate dal parlamento.

Top

3. La separazione e l’autonomia dei poteri

Il costituzionalismo moderno ha due fondamenti principali: l’uno teorico, che ha trovato la sua espressione soprattutto nel pensiero di John Locke (1632-1704), di Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755) e di Immanuel Kant (1724-1804), nella concezione dello “stato di diritto” e nella teoria del federalismo quale espressa anzitutto negli articoli di Alexander Hamilton, James Madison e John Jay raccolti nel Federalista (1787-88); l’altro pratico, affermatosi con le rivoluzioni americana e francese. Fu con Locke, Montesquieu e Kant che si affermò la dottrina secondo cui il monarca non poteva essere considerato legibus solutus, il potere doveva essere diviso a seconda delle funzioni esecutive, legislative e giudiziarie, gli organi che rispettivamente li incarnavano dovevano essere resi autonomi, rispondendo a esigenze di reciproco equilibrio e controllo. Accanto al pensiero liberale (liberalismo), un’altra importante componente del costituzionalismo moderno è stata quella, manifestatasi con particolare nettezza nella Prussia di Federico II (1712-86), dello stato di diritto. Essa, che non aveva un carattere liberale, sancì però il principio secondo cui il potere deve amministrare secondo un diritto certo e che la sovranità appartiene allo stato in quanto tale e non al monarca in quanto persona, che è egli stesso un “servitore dello stato”. Gli scrittori del Federalista aggiunsero un’altra essenziale componente alle dottrine del costituzionalismo moderno. Oltre a far propria e a sviluppare ulteriormente la teoria della distribuzione e dell’equilibrio tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, essi sottolinearono come, a partire dalle esigenze tipiche delle unioni federali, fosse importante l’equilibrio nelle relazioni tra il governo centrale e gli stati membri, tra i poteri dell’uno e quelli degli altri. Con le rivoluzioni americana e francese il costituzionalismo trovò le sue espressioni ideali e materiali nella redazione di costituzioni scritte, aventi come scopo di fissare in maniera rigida la struttura dell’ordinamento giuridico e politico. La costituzione acquistava così un nuovo significato: essa non era più solo un modo di essere dello stato ma il suo dover essere. Nel preambolo ai singoli articoli della costituzione degli Stati Uniti, approvata nel 1787, si affermava che essa era stabilita allo scopo di garantire la giustizia, la pace interna, la difesa, il benessere e la libertà con certi mezzi e secondo certi modi e non altri. Nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese (1789) si proclamava l’equivalenza tra garanzia dei diritti mediante la separazione dei poteri e costituzione. È importante notare che il costituzionalismo liberale sei-settecentesco, in costante polemica con il pensiero del maggiore teorico dell’assolutismo, Thomas Hobbes (1588-1679), trovò la sua giustificazione ideologica nella dottrina dei “diritti naturali” (giusnaturalismo), secondo cui il potere organizzato non può mai violare tali diritti senza diventare ipso facto illegittimo. In relazione a questa concezione Locke, considerò legittima la ribellione contro il governo arbitrario; e Joseph E. Sieyès (1748-1836) sostenne che, se la nazione è la base dello stato, nondimeno il diritto naturale sta prima e sopra di essa. Dopo l’esperienza del dispotismo giacobino e napoleonico e contro l’idea dell’onnipotenza della “volontà unica” per un verso dei rappresentanti del popolo o della sua maggioranza, per l’altro del moderno Cesare e della sua amministrazione, Benjamin Constant (1767-1830) elaborò classicamente la teoria del “garantismo”, sostenendo che una “politica costituzionale” presuppone che l’esercizio dei poteri sovrani non leda i diritti inalienabili delle minoranze e in generale del cittadino. In questo modo il costituzionalismo è diventato una teoria del governo limitato che, dopo aver avuto la sua matrice nell’opposizione all’assolutismo dei re, ha posto l’accento del pari sull’opposizione ai pericoli della “tirannide della maggioranza”, ovvero della democrazia senza freni e regole, del governo popolare che non rispetta i limiti stabiliti dalla costituzione a tutela di tutte le componenti collettive e individuali della società. Il costituzionalismo ha rappresentato nel XX secolo un’ideologia radicalmente contrapposta alle teorie e alle pratiche del totalitarismo. [Massimo L. Salvadori]

Top